di Andrea Pellegrino e Giuseppe Canossi
La tanto attesa semplificazione delle procedure concorsuali, peraltro limitata al personale non dirigente, è arrivata con l’art. 10 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021. La norma appare formulata per regolare tali procedure a regime, non solo in via “emergenziale”. Infatti, gli incisi che contengono la sua applicazione nel limite della durata dell’emergenza sono rinvenibili solo nei commi volti a regolare un vero e proprio regime transitorio, (anche) al fine di “ritoccare”, in itinere, i procedimenti già in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero attivati dopo tale data ma da esperire con urgenza nella (sola) fase emergenziale (cfr. il comma 3, ultimo periodo, che consente addirittura di eludere la prova orale). Dal che discende che, al di fuori della fase emergenziale, manterranno costante vigore, pur con le incertezze interpretative che seguono, i commi 1 e 2. Vediamoli.
Vi è previsto che gli enti “prevedono, anche in deroga” alle norme vigenti, a gestire le procedure secondo nuovi canoni selettivi. In sintesi:
- una sola prova scritta e una prova orale;
- utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto della privacy, della tracciabilità e della sicurezza dei candidati;
- valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive;
- sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), anche senza contestualità, con garanzia di trasparenza e omogeneità delle prove e del medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- prova orale con eventuale svolgimento in videoconferenza.
Il fatto che la norma disponga a regime, dovrebbe indurre a ritenere che non si possa derogare a tale nuovo sistema (salva fase transitoria di cui al comma 3 e ss.), come evincibile dall’imperativo “prevedono”. “Anche in deroga”, quindi, varrebbe solo a significare che le precedenti norme non sono abrogate, ma che le disposizioni non compatibili con le nuove devono essere disapplicate. Ancora, deve rilevarsi che la previsione di una fase di “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali” costituisce un’assoluta novità, dato che, per l’accesso, la legge – e quindi i bandi – hanno sempre previsto il possesso o meno di determinati titoli (on/off), non di dover formulare graduatorie di valutazione degli stessi. Tale scelta appare in controtendenza con lo spirito delle nuove norme, posto che una simile delicatissima fase preselettiva potrà generare nuovi e plurimi contenziosi, ancora in fase preconcorsuale, con ogni prevedibile nocumento alla voluta speditezza delle procedure. Non è poi difficile che, a poter vantare più titoli, siano i candidati meno giovani, col rischio di rallentare l’ingresso delle nuove generazioni.
In compenso, la norma mostra di ritenere essenziale tale ultima verifica solo ai fini dell’accesso e non del merito concorsuale, poiché la stessa, in chiusura, prevede che “I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.”, senza quindi che ciò sia obbligatorio.
È quindi auspicabile che, in fase di conversione, il decreto riceva adeguati ritocchi, volti a rendere chiaro il sistema a regime.
Corre l’esigenza di segnalare che il comma 4 dell’articolo in commento prevede anche una particolare attività relativa al reclutamento di personale a tempo determinato, il cosiddetto bando per il sud (2.800 posti) a favore dell’Agenzia per la coesione territoriale, con: valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle fasi successive del concorso; il punteggio concorre alla formazione del punteggio finale; utilizzo di strumenti informatici e digitali; una sola prova scritta (quesiti a risposta multipla) e niente prova orale; sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati); utilizzo del FormezPA da parte del DFP.
Ancora, in relazione al Concorsone Campania, è da rilevare il suo possibile interessato all’art. 10 in parola. Il comma 5 prevede infatti che, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, alle procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, sopra riportate.