EconomiaPolitica di coesioneItalia ed Europa: due modi di intendere il subappalto

Italia ed Europa: due modi di intendere il subappalto

di Daniele Mele

L’originaria divergenza tra i due sistemi derivava dalla differente ratio seguita dal nostro legislatore che ha sempre visto con sfavore l’istituto del subappalto, considerandolo uno strumento attraverso il quale la criminalità organizzata avrebbe potuto infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici. Infatti, il precedente art. 105 del D.lgs. 50/2016oggi ridefinito dall’art. 49 del D.lgs. 77/2021 convertito nella legge 108/2021 – prevedeva una percentuale massima di prestazioni subappaltabili, ovvero poneva un limite del 30% all’importo da poter subappaltare. Il legislatore europeo invece, a differenza di quello italiano, non vede con sfavore il subappalto ma, al contrario, considera esso come un istituto che permette di dare attuazione ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e favor partecipationis per le piccole e medie imprese. Di conseguenza, a livello comunitario, non sono definiti i suoi limiti applicabili (rif. art.71 della direttiva 2014/24/UE) ed è esplicitamente consentito all’operatore economico di fare affidamento sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti, purché questi dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’esecuzione del contratto, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine (rif. art.63 direttiva 2014/24/UE). Nell’intento quindi, di superare i rilievi di non conformità sollevati dalla Ce, il nostro Legislatore ha scelto la via della soppressione dei limiti storicamente previsti dall’ordinamento italiano, a partire dal 1° novembre 2021. Nella sua nuova formulazione, l’art.105 del Codice degli appalti si presenta come il risultato di una duplice tensione: la prima, di derivazione comunitaria, orientata a garantire la maggiore partecipazione possibile delle piccole e medie imprese e ad assicurare la libera concorrenza; la seconda, volta a bilanciare la liberalizzazione con misure finalizzate a tutelare le esigenze nazionali di corretta esecuzione del contratto che sono sempre state alla base delle limitazioni all’utilizzo dell’istituto.

Ultime Notizie

Sbloccati i fondi FSC

di Alessandro Crocetta Il presidente De Luca: “Si conclude una vicenda politicamente complessa, che consente l’avvio di importanti iniziative per...

Servire al Futuro. La formazione nella pubblica amministrazione ai tempi dell’AI

di Susanna Sancassani e Walter Tortorella La crescente diffusione della formazione online e blended, così come i recenti sviluppi nell’ambito...

Cybersecurity e Pubblica Amministrazione: come la Direttiva Europea NIS-2 Cambia le Regole del Gioco

di Stanislao Montagna La pubblica amministrazione (PA) è ormai un bersaglio privilegiato delle minacce informatiche. Dati sensibili, servizi essenziali e...
spot_imgspot_img

“I profili STEM protagonisti della trasformazione digitale in atto nella PA”

di Gaetano Di Palo “Contrariamente al passato, queste figure oggi hanno un posto di rilievo nel reclutamento e negli organici...

“Con le STEM formiamo i giuristi del futuro”

di Redazione A colloquio con il professor Filiberto Brozzetti, coordinatore di un percorso universitario in “Macchine intelligenti e diritto”, presso...

Potrebbero interessarti
Raccomandati