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Aumento del prezzo dei materiali: gli interventi per evitare il blocco dei cantieri

di Marcella De Luca

Nel corso dell’ultimo anno, l’aumento dei costi delle materie prime è stato talmente rapido e continuo da cogliere impreparate anche le imprese più solide, provocando forti ritardi nell’esecuzione dei lavori, fino, in alcuni casi, alla sospensione degli stessi. Un tema dalle implicazioni complesse al punto da indurre il Governo a introdurre nuove misure e a potenziare quelle già esistenti e dirette alla compensazione dei prezzi.

La disciplina della revisione-prezzi per gli appalti di lavori è definita dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale le modifiche ai contratti di appalto sono ammissibili laddove previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. Ai sensi del medesimo art. 106 le variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzari regionali (di cui all’art. 23, comma 16, del Codice) solo per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario e, comunque, in misura pari al 50% del valore eccedente. Per gli appalti in gara nel biennio 2022-23 (comprese le opere previste dal PNRR e dal PNC) il Governo ha modificato tale meccanismo di adeguamento, andando incontro alle esigenze delle imprese. Nel dettaglio è stata ridotta (dal 10% al 5%) la variazione percentuale annuale dei costi dei materiali che l’impresa appaltatrice deve assorbire integralmente, aumentando dal 50% all’80% la copertura dei costi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, in presenza di variazioni superiori al 5%.

Il decreto “aiuti” (DL n. 50 del 17 maggio 2022), per gli appalti pubblici aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ha previsto che lo stato di avanzamento venga redatto, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali (art.106), applicando i prezzari regionali aggiornati e, nelle more del predetto aggiornamento, le Stazioni Appaltanti potranno determinare i prezzi dei prodotti, con un aumento immediato fino al 20% rispetto ai prezzari vigenti. Al fine di standardizzare il metodo di calcolo dell’incremento, è stato chiesto alle Regioni di provvedere, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore, prendendo come riferimento le linee guida previste dal DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”), emanate dal MIMS. In tal senso, il 28 giugno 2022 la Giunta campana, con DGR n. 333, ha approvato il nuovo prezzario regionale.

Attraverso il medesimo DL n. 4/2022, il Legislatore è, inoltre, tornato sul tema della revisione dei prezzi, rendendo la clausola di revisione-prezzi obbligatoria per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a differenza della semplice facoltà prevista dal Codice Appalti in vigore. Il comma 2 dell’art. 29 prevede, infatti, che i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 debbano prevedere e contenere obbligatoriamente nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Tale novità normativa è già stata recepita dall’ANAC che in data 16 marzo 2022 ha pubblicato un nuovo “bando-tipo” con l’introduzione della clausola di revisione prezzi obbligatoria. Si tratta di una fattispecie di particolare rilevo in quanto, dopo l’abrogazione dell’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici con il D.lgs. n. 50/2016, la clausola stessa era quasi scomparsa dai contratti, determinando una rigidità contrattuale attualmente non più sostenibile dal sistema imprese.

Quanto previsto dal DL n. 73/2021, confermato dal DL n. 4/2022, è stato avvalorato e rafforzato dall’art. 26 comma 6, del richiamato DL n. 50/2022, in virtù del quale le Stazioni Appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico dell’intervento. Al fine di poter procedere alla compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi registrati dal 2021 bisogna considerare alcuni passaggi fondamentali: i) l’appaltatore, una volta calcolata la variazione percentuale del prezzo del materiale utilizzato, dovrà depurarla dell’alea a suo carico, e presentare l’istanza di compensazione alla Stazione Appaltante; ii) il direttore dei lavori provvederà ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione e verificherà la variazione di prezzo unitario determinata; iii) il responsabile del procedimento provvederà, infine, a convalidare i conteggi effettuati e a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi.

Al fine di non bloccare i pagamenti, inoltre, ove occorra, la Stazione Appaltante potrà valutare l’utilizzo di somme a sua disposizione e derivanti da interventi ultimati, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. In virtù di quanto sopra richiamato, pertanto, la Stazione Appaltante dovrà preventivamente valutare se l’incremento prezzi possa trovare copertura nelle somme a sua disposizione e nello specifico:

  • nel 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
  • nelle eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • nelle somme derivanti da ribassi d’asta;
  • nelle disponibilità relative ad altri interventi ultimati.

Laddove non esistano tali disponibilità, ed in particolare nel caso di incapienza delle risorse interne al Quadro economico di progetto, il medesimo art. 26.4 del decreto “Aiuti” prevede che le Stazioni Appaltanti, per fare fronte alla quota incrementale dell’avanzamento dei lavori, possano chiedere di accedere ai fondi di copertura previsti dal MIMS:

– «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. Decreto Semplificazioni (art. 7, co. 1, del DL n. 76/2020, l. conv. 120/2020), previsto per le opere finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR e/o dal Fondo complementare.

– «Fondo per l’adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. Decreto Sostegni-bis (art. 1-septies, co. 8, del DL n. 73/2021, l. conv. 106/2021), previsto per le altre opere non finanziate dal PNRR, dal Fondo complementare.

La scadenza per la presentazione delle istanze di accesso a tali Fondi è stata fissata al 31 gennaio 2023; entro questa data sarà possibile presentare istanza per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

In virtù di quanto sopra esposto, è evidente che l’incidenza dell’incremento dei prezzi sull’importo complessivo dell’opera ad oggi è così elevata, le casistiche così varie e le risorse a disposizione così limitate da non permettere interventi di sostegno omogenei, nazionali e regionali, pienamente risolutivi. Al contrario, risulta necessario, nella maggior parte dei casi, ricorrere a rimedi particolarmente tecnici che richiedono una accurata valutazione che consenta di individuare lo strumento più utile e adatto alla situazione del singolo operatore. La necessità di interventi così necessariamente specifici, pur in presenza di solleciti sostegni ovviamente generalistici, sta comportando un forte rallentamento dei processi produttivi sia pubblici che privati, aggravato ulteriormente dalla difficoltà di reperimento delle materie prime (in termini di costi e di domanda) con il consequenziale fermo di molti cantieri, ed effetti di grave ritardo ed ostacolo ad una auspicata possibile ripresa economica del Paese.

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